Ambito di applicazione della legge

§ 1 Ambito di applicazione

(1) Questa legge si applica quando i prodotti di Tie Solution GmbH vengono messi a disposizione, esposti o utilizzati per la prima volta sul mercato nell'ambito di un'attività commerciale.
(2) La presente legge non si applica a

1.Antichità,
7. prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari e che abroga
3.prodotti destinati esclusivamente all'uso militare in base alla loro costruzione,
4.Alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali che sono direttamente correlati alla loro futura riproduzione,
5. Dispositivi medici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 sui dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1; GU L 117 del 3.5.2019, pag. 9; GU L 334 del 27.12.2019, pag. 165), modificato dal regolamento (UE) 2020/561 (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 18), nella versione vigente, nonché ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 sui dispositivi medici diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176; GU L 117 del 3.5.2019, pag. 11; GU L 334 del 27.12.2019, pag. 167), nella versione vigente,
6. Contenitori come apparecchiature a pressione mobili, imballaggi e serbatoi per il trasporto di merci pericolose, purché siano soggetti alle normative sul traffico, e
7. Prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1; GU L 45 del 18.2.2020, pag. 81), modificato per l'ultima volta dal regolamento (UE) 2019/1009 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

(3) Le disposizioni della presente legge non si applicano nella misura in cui
1. ci sono disposizioni speciali per i prodotti coperti da questa legge in altre normative e
2. queste altre normative regolano in modo più specifico alcuni aspetti della messa in commercio.
(4) Questa legge si applica anche nella zona economica esclusiva nel rispetto delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (BGBl. 1994 II S. 1799).
Legge sulla messa a disposizione di prodotti sul mercato * (Legge sulla sicurezza dei prodotti – ProdSG)

§ 2 Definizioni

Ai fini di questa legge, si intende
1.Accreditamento è la conferma da parte di un organismo nazionale di accreditamento che un organismo di valutazione della conformità soddisfa i requisiti stabiliti nelle norme armonizzate e, se del caso, i requisiti aggiuntivi, compresi quelli nei sistemi di accreditamento settoriali pertinenti, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità,
2. Esposizione, installazione o presentazione di prodotti a scopo pubblicitario,
3. Espositore qualsiasi persona fisica o giuridica che espone un prodotto,
4. Messa a disposizione sul mercato dell'Unione qualsiasi cessione a titolo oneroso o gratuito di un prodotto per la commercializzazione, il consumo o l'utilizzo sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale,
5. Uso previsto
a) l'uso per cui un prodotto è destinato secondo le indicazioni della persona che lo mette in commercio, o
b) l'uso comune che deriva dalla costruzione e dalla realizzazione del prodotto,
6. Rappresentante: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che sia stata incaricata per iscritto dal produttore di svolgere in suo nome determinati compiti relativi all'adempimento delle pertinenti disposizioni di armonizzazione dell'Unione europea o dei requisiti di questa legge,
7. Marcatura CE: la marcatura con cui il produttore dichiara che il prodotto soddisfa i requisiti applicabili stabiliti dalla normativa armonizzata dell'Unione europea che prescrive l'apposizione della marcatura CE,
8. Importatore qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che introduce un prodotto.

9. Importazione: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di un prodotto proveniente da un paese terzo; i prodotti usati sono considerati come nuovi prodotti,
10.serio rischio che un prodotto rappresenti un rischio in cui il rapporto tra la probabilità di insorgenza di un pericolo che causa un danno e la gravità del danno, sulla base di una valutazione del rischio e tenendo conto dell'uso normale e prevedibile del prodotto, richiede un'azione rapida delle autorità di sorveglianza del mercato, anche se il rischio non ha un impatto immediato,
11. Fornitore di servizi di adempimento è qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, offre almeno due dei seguenti servizi: stoccaggio, imballaggio, indirizzamento e spedizione di prodotti di cui non possiede il diritto di proprietà, ad eccezione dei servizi postali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa a norme comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali della Comunità e per il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14; GU L 23 del 30.1.1998, pag. 39), modificata dalla direttiva 2008/6/CE (GU L 52 del 27.2.2008, pag. 3), servizi di consegna di pacchi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 relativo ai servizi di consegna transfrontalieri di pacchi (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19) e tutti gli altri servizi postali o di trasporto merci,
12.organismo notificato per la valutazione della conformità, a cui l'autorità notificante ha conferito il potere di assegnare il marchio GS,
13. Commerciante qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura che mette un prodotto sul mercato, ad eccezione del produttore e dell'importatore,
14.norma armonizzata una norma ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo alla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE L 316 del 14.11.2012, pag. 12), modificato dalla direttiva (UE) 2015/1535 (GUUE L 241 del 17.9.2015, pag. 1),

15. Produttore qualsiasi persona fisica o giuridica che produce o fa produrre un prodotto e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio commerciale; è considerato produttore anche chi
a) appone il proprio nome, marchio commerciale o altro segno distintivo su un prodotto in modo commerciale e si presenta come produttore o
riprocessa un prodotto o influisce sulle proprietà di sicurezza di un prodotto destinato ai consumatori e lo mette successivamente sul mercato
16. Immissione in commercio la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione,
17. Valutazione di conformità - il processo di valutazione per determinare se specifici requisiti relativi a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un'organizzazione sono stati soddisfatti,
18. Ente di valutazione della conformità, un'organizzazione che svolge attività di valutazione della conformità, comprese le tarature, le prove, le certificazioni e le ispezioni,
19. Ente notificato una ente di valutazione della conformità,
a) l'autorità competente ha autorizzato l'assunzione di compiti di valutazione di conformità ai sensi dei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, per attuare o eseguire la legislazione dell'Unione europea, e che è stata notificata dall'autorità competente della Commissione europea e dagli altri Stati membri dell'Unione europea o
b) notificato da uno Stato membro dell'Unione europea o da un altro Stato contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea come organismo notificato ai sensi di un atto giuridico europeo,
20. Notifica la comunicazione dell'autorità competente alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea che un organismo di valutazione della conformità può svolgere compiti di valutazione della conformità ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, per l'attuazione o l'esecuzione della legislazione dell'Unione europea,
21.Prodotto un bene, una sostanza o una miscela prodotta attraverso un processo di produzione,
22.Rischio la combinazione della probabilità di accadimento di un pericolo che causa un danno e della gravità del possibile danno,
23.Ritiro dal mercato qualsiasi misura adottata per impedire che un prodotto presente nella catena di fornitura sia messo a disposizione sul mercato dell'Unione,
24.Richiamo qualsiasi misura volta a ottenere il ritorno di un prodotto già fornito all'utente finale,
25. Prodotto destinato ai consumatori un prodotto nuovo, usato o riutilizzato destinato ai consumatori o che può essere utilizzato dai consumatori in condizioni che sono ragionevolmente prevedibili, anche se non destinato a loro; un prodotto destinato ai consumatori include anche un prodotto fornito al consumatore come parte di un servizio.
26. utilizzabile quando un prodotto può essere utilizzato come previsto senza la necessità di ulteriori parti; un prodotto è anche utilizzabile quando
a) tutte le parti che devono essere assemblate sono messe in commercio da una sola persona,
b) deve solo essere montato o collegato o
c) viene messo in commercio senza le parti che di solito vengono acquistate separatamente e inserite nell'uso previsto.
27.Utilizzo prevedibile l'utilizzo di un prodotto in un modo non previsto dalla persona che lo mette in commercio, ma ragionevolmente prevedibile,
28. operatore economico produttore, rappresentante autorizzato, importatore, commerciante, fornitore di servizi di adempimento o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che ha obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio ai sensi delle disposizioni normative pertinenti.

Tie Solution GmbH fa riferimento all'ultima versione del Ministero federale di Giustizia, versione attuale.